Modena: Terremoto, On. Bertolini (PDL): ‘Burocrazia zero’ Nelle zone colpite dal sisma fino al 31 dicembre 2013. Accolto emendamento Bertolini
"Fino al 31 dicembre 2013 le zone colpite dal sisma saranno ‘a burocrazia zero’" Esulta l’On. Isabella Bertolini, Vicepresidente dei Deputati del Pdl, dopo l’approvazione del suo emendamento nella Commissione competente alla Camera dei Deputati.
"Tra gli oltre 100 emendamenti che ho presentato - sottolinea la Parlamentare modenese - quello sulla ‘zona a burocrazia zero’ è tra i più importanti ed è tra quelli capaci di dare una vera e propria svolta per le zone terremotate. Se il Parlamento approverà il testo, entro 30 giorni si andrà 'a burocrazia zero'. Sto seguendo con grande attenzione - continua l’On. Bertolini - l’iter parlamentare del decreto terremoto. La maggior parte degli emendamenti che ho presentato è stata accolta. Sono proposte concrete che arrivano dal territorio, dalle Associazioni e dagli Amministratoti locali. Sono il frutto di attento lavoro di ascolto e di elaborazione concentrato sulle esigenze della popolazione e delle imprese. Un risultato importante che dimostra che una ‘buona politica’ è possibile da perseguire e da realizzare. L’odg per dirottare i soldi dei partiti alle zone terremotate, la proposta della ‘zona a burocrazia zero’, gli oltre 100 emendamenti presentati e l’odg sull’istituzione della ‘no tax area’ dimostrano una volontà di agire in fretta per consentire di far tornare alla normalità le zone terremotate. Ora mi auguro che l’aula della Camera ed il Senato licenzino rapidamente questo fondamentale decreto per la ricostruzione dopo il sisma".
Di seguito alcuni tra i più significativi emendamenti proposti dall’On. Isabella Bertolini che sono stati accolti:
All’articolo 3, comma 7, primo periodo è stato specificato che la disposizione si applica anche alle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal decreto-legge, ma che abbiano subito danni conseguenti dagli eventi sismici, purché siano accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposti alle verifiche. ( Bertolini, Tortoli, Stradella, - emendamento 3. 99) All’articolo 3, è stato sostituito l’intero comma 10. La nuova formulazione del comma 10 indica innanzitutto le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza prevista al comma 9. Tale verifica: non è necessaria, nei casi in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico; deve essere effettuata conformemente al cap. 8.3. del D.M. 14 gennaio 2008 e nei termini indicati al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8, nei casi in cui l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente. Si evidenzia, inoltre, che la nuova formulazione prevede, anziché il termine di 18 mesi previsti inizialmente dal decreto legge per l’effettuazione degli interventi di miglioramento, le seguenti scadenze temporali, calcolate a decorrere dall’8 dicembre 2012 (vale a dal termine previsto al comma 9 per l’effettuazione della verifica di sicurezza): entro 4 anni (cioè entro l’8 dicembre 2016), se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; entro 8 anni (cioè entro l’8 dicembre 2020), se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto in base al valore percentuale di livello di sicurezza (Ls) compreso tra il 30% e il 50%, secondo l’equazione 4+ (Ls-30)/5. (emendamento Bertolini modificato dal Relatore). All’articolo 4, comma 2, primo periodo, viene previsto che i Presidenti delle regioni si avvalgano anche - anziché solo come attualmente disposto - dei Provveditorati alle Opere Pubbliche (Bertolini, Tortoli, Stradella - emendamento 4.35, riformulato dal relatore) All’articolo 8, comma 3, secondo periodo, è stato precisato l’anno di decorrenza dell’IMU (Bertolini, Tortoli, Stradella - emendamento 8.233) All’articolo 8. comma 3, è stato aggiunto il comma 3-bis che dispone la riduzione al 50% dell’IMU dovuta nell’anno 2012, ferma restando l’esenzione per gli immobili distrutti o inagibili, per tutti gli immobili siti nelle zone colpite dal sisma, indicate dall’articolo 1. Detta disposizione prevede altresì che, in ragione di predetta riduzione, non trovi applicazione la riserva statale sul gettito IMU (prevista dell’articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 2011). Non si applica altresì la rimodulazione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali, disposta in ragione delle differenze di gettito IMU, stimato ad aliquota di base, dall’articolo 13, comma 17 del D.L. 201 del 2011. (Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani,Lunardi - nuova formulazione - emendamento 8.83) N.B: detto emendamento, ancorché approvato, deve ancora ottenere il parere favorevole della Commissione Bilancio. All’articolo 8 è stato sostituito l’intero comma 7, così da prevedere che non solo gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati sia nei che sui fabbricati ubicati in tutte le zone colpite dai sismo del 20 e del 29 maggio distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ma anche quelli in fase di realizzazione, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013. E’ altresì previsto che gli impianti fotovoltaici, in precedenza realizzati nei fabbricati andati distrutti, potranno essere ricostruiti anche a terra, mantenendo le tariffe che erano in vigore nel momento dell’entrata in esercizio. Si è infine specificato che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 202 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.(Bertolini, Tortoli, Stradella - nuova formulazione - emendamento 8.208) All’articolo 8, comma 15, è stato aggiunto il comma 15-ter che, per consentire la ripresa delle attività economiche negli immobili situati nella provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, dispone la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392/1978, ma di quelle contenute nel Codice civile, cioè gli articoli 1571 e seguenti. (Bertolini, Tortoli, Stradella - nuova formulazione - emendamento 8.191) Dopo l’articolo 19, è stato aggiunto l’ulteriore articolo 19-bis che dispone l’applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero (ancorché già previsto dalla normativa vigente) alle province interessate dagli eventi sismici. Per quanto riguarda i tempi, l’applicazione di questa speciale disciplina avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013. (Bertolini, Tortoli, Stradella - emendamento 19.023) COMUNICATO STAMPA 9 luglio 2012
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