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Newsflash Napoli

Napoli: Serie b2 maschile girone g

Esordio vincente per il Rione Terra Pozzuoli Volley che espugna il campo della Virtus Tricase Volley nella prima di campionato di serie B2. La squadra di coach Costantino Cirillo è stata fin dall'inizio attenta e non ha lasciato scampo agli avversari determinata di centrare il successo. L'1-3 come risultato finale lascia ben intendere cosa i gialloblù hanno speso sul parquet in terra pugliese. Il primo set è equilibrato con il Rione Terra che riesce a mettere a terra nel finale i punti decisivi vincendolo per 21-25.

Newsflash Ischia

Ischia: Per la prima volta all'isola d'ischia il servizio di Ischiawifi internet e telefonia Voip 24/24. Call Center 19301328

Ischia Wifi è un servizio di connettività Internet e telefonia VoIP, messo a disposizione dell’utenza tramite WADSL (Wireless ADSL). L'azienda nasce da un accurato studio ed esperienza del mercato wireless in tutti i suoi aspetti più ragionevolmente conosciuti come la diffusione di Internet ad alta velocità (banda larga) in ambienti circoscritti che siano aperti, come valli, comuni o intere città, oppure per ambiti più ristretti come piazze, locali, attività ricettive e commerciali fino ad arrivare a fornire un servizio di tipo residenziale con inclusa telefonia VoIP.

Newsflash Capri

Capri: Capri watch, domani a Napoli cocktail con Veronica Maya per Millefiori triplo brindisi per il brand che inaugura cosi' il primo flagship store partenopeo

Triplo brindisi per Capri Watch domani sera a Napoli con Veronica Maya, testimonial femminile del brand e madrina dell’evento con cui l’azienda di orologeria glamour in un colpo solo festeggerà con i suoi fedelissimi il Natale ormai alle porte, certo, ma anche due eventi molto attesi da tutti i suoi fan: l’inaugurazione del primo flagship store partenopeo, in piena via Filangieri, e la presentazione in anteprima della nuovissima collezione “Millefiori” con cui l’azienda intende accompagnare le ore dei trend addicted internazionali per tutto il 2015.

Newsflash Casamicciola

Casamicciola: Sabato 5 luglio 2014 alle ore 11 al Capricho de Calise in Piazza Marina di Casamicciola Terme, su invito del Sindaco Giovan Battista Castagna

si incontreranno i Sindaci dei Comuni delle isole Ischia,Procida e Capri
ed il Sindaco di Napoli, nella qualità di prossimo Sindaco dell’Area Metropolitana,
per confrontarsi sul da farsi per dare assetto e dignità al trasporto marittimo.

Newsflash Roma

Roma: Vasto Film Fest XX edizione

Mercoledì 5 agosto 2015 – ore 11
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale
Via Tuscolana 1524, 00173 Roma
Interverranno:
Luciano Lapenna – Sindaco Comune di Vasto
Vincenzo Sputore - Vice sindaco e Assessore con delega al turismo e cultura Comune di Vasto
Michele D’Annunzio – Dirigente settore turismo e cultura Comune di Vasto
Marcello Foti - Direttore Generale del Centro Sperimentale di Cinematografia
Gabriele Antinolfi - Direttore Cineteca Nazionale
Daniela Poggi – Conduttrice Vasto Film Fest
Stefano Sabelli – Direttore artistico Vasto Film Fest

Isola News

Siamo o non siamo reclusi ... siamo agli arresti domiciliari per colpa del Covid19 ...

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Mi sembra una farsa bianco, giallo, arancione e rosso ... le regioni che di settimana in settimana cambiano di colore ... Assistiamo a grafici, percentuali, disegni, tabella 9, tabella 11, News ogni 5 minuti, ci bombardano di notizie di matematica ...

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IschiaNews - Trasporti
Scritto da Nicola Lamonica   
Martedì 03 Gennaio 2012 13:55

Ischia: Presentato il ricorso dell'Autmare, di Nicola Lamonica

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORRE IN VIA STRAORDINARIA RICORSO
Nell’interesse di AUTMARE - Associazione Utenti del Trasporto Marittimo del Golfo di Napoli, Cod. fisc. 91006270630, con sede in Ischia alla Via Iasolino, in persona del legale rapp.te p.t. Nicola Lamonica (C.F. LMNNCL41E06D702U), nato a Forio il 6.5.1941, residente in Forio alla via Spinavola n. 76, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dagli Avv.ti Gianpaolo Buono (C.F. BNUGPL61P12E329E) e Alessandro Barbieri (C.F. BRBLSN77S28E396P) con i quali elett.te domicilia in Barano alla Piazza San Rocco n. 26, 80070, Barano d’Ischia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 133-134-176 c.p.c., cosi come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., i sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti pec-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e ai seguenti recapiti fax n. 081990999e n. 081/19568900
CONTRO
La Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.
NONCHE’ CONTRO
Caremar S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t.
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO
A)della Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 09.08.2011 ad oggetto “art. 19-ter del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135 come coordinato con la Legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 – adempimenti indirizzi esecutivi” con la quale la Regione Campania ha deliberato di procedere alla privatizzazione Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.A. attraverso “ l’indizione di gara a doppio oggetto per la cessione del 100% del capitale sociale della Caremar S.p.A.  e contestuale affidamento dei servizi marittimi”;
B)di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa: a) della deliberazione di Giunta Regionale n. 830/2010 del 26 /11/ 2010 con la quale la GR della Campania revoca il proprio atto deliberativo 435 del 25/03/2010 che  dà attuazione all’accordo di programma del 3 nov. 2009 Stato – Regioni Campania e Lazio “ per la regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale “ e nel contempo definisce gl’indirizzi esecutivi a cui conformarsi nelle diverse fasi della procedura di parziale privatizzazione della Società Carema spa “ per l’apertura al privato del capitale sociale nella misura del 49% “; b) dell’analisi delle opzioni strategiche elaborata dall’Advisor ignota negli estremi e nei contenuti;
FATTO
L’associazione ricorrente è da sempre stata impegnata in una forte azione di tutela degli utenti dei trasporti marittimi nel Golfo di Napoli la cui situazione, nell’ambito del più generale riassetto del trasporto pubblico finalizzato ad assicurare da un lato la continuità territoriale e dall’altro il rispetto delle norme poste a presidio della concorrenza attraverso il recepimento dei principi di Diritto dell’Unione Europea, presenta allo stato rilevanti elementi di criticità che inducono – ed hanno indotto – l’Autmare a farsi interprete delle esigenze delle comunità delle tre isole del Golfo di Napoli locale sia per quanto riguarda i diritti negati, sia per determinare le migliori condizioni per il loro sviluppo.
Con i provvedimenti gravati l’amministrazione regionale, in contrasto con precedenti atti programmatici e attraverso una motivazione a dir poco lacunosa, ha deliberato di procedere alla privatizzazione totale della Caremar S.p.a. attraverso una gara europea a doppio oggetto aperta e non discriminatoria “per la cessione del 100% del capitale sociale….e contestuale affidamento dei servizi marittimi…”.
Al fine di meglio comprendere la meridiana illegittimità che incrina gli atti impugnati, giova evidenziare in punto di fatto che:
a) con deliberazione di Giunta Regionale n. 921 del 6 luglio 2006, l’amministrazione regionale deliberava di avviare uno studio di fattibilità relativo alla costituzione di una società regionale marittima affidando il relativo incarico all’ACAM – Agenzia Campana per la Mobilità; studio di fattibilità, quest’ultimo, che tenesse conto della volontà espressa dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 29 giugno 2006 attraverso cui si sono recepite le argomentazioni e le ragioni e le proposte dei sindaci del Golfo di Napoli  esposte nel “corso di una riunione con l’Ufficio di Previdenza della IV Commissione Consiliare e con i capigruppo del Consiglio Regionale”, e quelle espresse dall’Autmare e dalle Associazioni di categoria e consumatori.
b) con la Legge Regionale Campania n. 1/2009 (Legge Finanziaria) all’art. 15, comma 7,  veniva stabilito che “in applicazione….è istituita la Compagnia Regionale Marittima Spa /( CoReMa ) per lo svolgimento dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse regionale. …”; contestualmente si dava mandato alla Giunta Regionale della Campania  di “definire con proprio atto l’organizzazione, la partecipazione societaria e le modalità di funzionamento della CoReMa”;
c) in data 19/03/09 l’ACAM, nell’Audizione indetta dalla IV Commissione Consiliare della Regione Campania, comunicava le risultanze dello Studio di fattibilità (datato febbraio 2007) che confermano la reale possibilità regionale di realizzare l’obiettivo della società mista onde garantire i servizi vitali per la mobilità marittima, per la continuità territoriale e lo sviluppo socio economico delle isole; peraltro, in tale consesso viene richiamata la citata Legge 1/2009 che al comma 8 affida alla Giunta Regionale il compito di valutare la partecipazione societaria che certamente non esclude quella degli Enti Locali (cfr. capitolo gara a doppio oggetto).
d) in data 03.11.2009, veniva sottoscritto Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Lazio e la Regione Campania attraverso cui, per quanto rileva in questa sede, la Regione Campania si impegnava ad acquisire a titolo gratuito da Tirrenia S.p.A. la proprietà del 100% di Caremar S.p.A. e ad avviare, successivamente al trasferimento sempre a titolo gratuito del ramo d’azienda relativo ai collegamenti con le Isole Pontine alla Regione Lazio, una procedura di privatizzazione del proprio trasporto di cabotaggio marittimo attraverso “ la costituzione di una società mista pubblico-privati con la scelta di un socio privato e contestuale affidamento del servizio da ricercare mediante gara unica ad evidenza pubblica europea”;
e) con la Legge 166/2009, che detta Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime, all’art. 19-ter comma 8, veniva stabilito che “ la Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.A….sono privatizzate in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte e non discriminatorie atte a determinare un prezzo di mercato, le quali … possono riguardare sia l’affidamento dei servizi marittimi sia l’apertura del capitale ad un socio privato”;
f) nell’ambito di tale processo di privatizzazione, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1815 del 11.11.2009: i) ratificava l’accordo di programma, di cui al punto sub a), e la scelta ivi contenuta di costituire una società mista pubblico privata attraverso l’esperimento di procedure evidenziali a doppio oggetto; ii) prendeva atto del disposto di cui all’art. 19-ter della Legge 166/2009 e degli obblighi ivi contenuti;
g) con la Legge n. 163 del 1 ottobre 2010 - di conversione del D.L. 5 agosto 2010 n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti  al fine di assicurare gli obiettivi di cui all’art. 19-ter della sopra citata legge 166/209 è stato stabilito che “le regioni … .Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo possibile…”;
h) con deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 25.03.2010, all’esito del complesso iter legislativo e procedimentale sopra enucleato, la Regione Campania, ha deliberato “di dare attuazione all’Accordo di Programma “per la regolamentazione del servizio di cabotaggio marittimo regionale” del 3 novembre 2009 ed all’art. 19 - ter del decreto - legge 25 settembre 2009, n. 135 come coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 procedendo alla privatizzazione della Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a attraverso lo strumento del partenariato pubblico – privato con la scelta del socio privato attraverso gara europea “ a doppio oggetto”aperta e non discriminatoria, per il contestuale affidamento dei servizi marittimi e l’apertura al privato del capitale sociale;
Di dover fornire all’A.G.C. 14 i seguenti indirizzi esecutivi finalizzati all’attivazione ed all’espletamento della procedura di gara in parola e delle attività preliminari, propedeutiche e strumentali alla stessa, da svolgersi con il supporto dell’ ACAM e per il tramite della Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a:
individuazione, nel rispetto del Codice degli Appalti, di un Istituzione bancaria e/o finanziaria e/o una società di revisione iscritta all’albo nazionale CONSOB quale advisor dell’operazione tenuto conto della specificità e rilevanza del procedimento di privatizzazione di che trattasi;
Affidamento dei servizi di collegamento marittimo alla Caremar Campania Regionale Marittima S.p.a. per la durata di anni 12 (dodici) onde consentire l’adozione di piani di investimento sostenibili necessari allo sviluppo della Società;
apertura al privato del capitale sociale nella misura del 49% (quarantanove %) mediante offerta esclusiva dei diritti di opzione a sottoscrivere un aumento di capitale in denaro riservato al soggetto aggiudicatario nella detta misura del 49% (quarantanove %) del capitale sociale a seguito della rinuncia dei medesimi diritti di opzione da parte della Regione Campania;
predisposizione del contatto di servizio quale atto di gara che preveda lo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo esercitati dalla Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a all’atto del trasferimento della stessa alla Regione Campania, con la previsione che eventuali offerte migliorative formulate in sede di gara dovranno riguardare corse aggiuntive notturne e invernali;
attribuzione al socio scelto con la gara della gestione tecnico- operativa del servizio, da dettagliare negli atti di gara;
aggiudicazione della gara “a doppio oggetto” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando prevalenza alla valutazione del piano industriale proposto rispetto al prezzo offerto per le quote societarie;
predeterminazione delle modalità di uscita del socio privato;
Di trasmettere la presente delibera all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, alla Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a ed all’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile A.Ca.M per quanto di rispettiva competenza”;
i) ferma ed impregiudicata la scelta dell’apertura del 49% del capitale di Caremar ai privati mediante una gara a doppio oggetto, con la deliberazione n. 830 del 26.11.2010 la Giunta Regionale revocava n. 435 del 25.03.2010 sul presupposto per cui “in attuazione della DGR n 497/2010 di annullamento della DGR n 125/2010, la deliberazione n 435/2010 è stata oggetto di istruttoria per l’esercizio dei poteri di autotutela, al fine di verificare se l’atto in questione, alla stregua della giurisprudenza costituzionale ( Corte Cost. n 468/1991, n 68/2010), costituisce esercizio delle attribuzioni della Giunta Regionale, relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o indifferibili, ovvero se lo stesso, in quanto posto in essere nei 46^ giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, vale a dire in regime di prorogatio degli organi regionali, esorbita le anzidette attribuzioni;
Che dall’ istruttoria effettuata è risultato che la  DRG 435/2010, stante la natura programmatica della stessa non si configura come atto urgente o indifferibile e, che in attuazione della stessa non sono stati posti in essere atti consequenziali né sono stati prodotti effetti nei confronti di terzi”.
l) inopinatamente, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione regionale disattendendo scelte programmatiche cristallizzate in precedenti atti pianificatori amministrativi, ha immotivatamente deliberato di privatizzare al 100% la Caremar S.p.A., in violazione, peraltro, del riparto di competenze tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale stabilito dall’art. 26 della Statuto Regionale, pubblicato su BURC n. 13 del 26 febbraio 2009. 
I provvedimenti gravati sono illegittimi e vanno annullati alla stregua delle seguenti considerazioni in
DIRITTO
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 26 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA
Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto adottato dalla Giunta Regionale in violazione dell’art. 26 dello Statuto Regionale.
Ed invero, l’art. 26 dello Statuto stabilisce che “il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione. Determina l’indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull’attività dell’amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.
Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio, inoltre:
a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;
b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;
c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l’esercizio provvisorio;
d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;
e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;
f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;
g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall’articolo 52;
h) delibera l’istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;
i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;
l) elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;
m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;
o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall’articolo 52;
p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio”.
Come si vede la opzione amministrativa di privatizzare – rectius, dismettere – al 100% la compagnia di navigazione Caremar era, ed è, scelta attribuita al Consiglio Regionale ai sensi delle lett. h) e p) della normativa richiamata: e tanto sia in considerazione del fatto che attraverso la stessa si delibera di dismettere completamente le quote in società “dipendente” dalla Regione [lett. h)] sia di determinare un nuovo assetto dei servizi regionali prestati sul territorio [lett. p)].
La censura riveste carattere assorbente e condanna a sicuro annullamento l’atto gravato.
2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 166/09 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 163/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 03.11.2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. 1815/2009 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.C. N. 3/2002 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE
A) La Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 09.08.2011 è illegittima non solo perché in contrasto con la normativa di riferimento ma, maxime, perché in contrasto con atti programmatori e normativi formati dalla stessa amministrazione ed invidiati dalle lett. a) ad h) della premessa in fatto del presente gravame.
   Ed invero, come anticipato, già nel lontano 2006 l’amministrazione conferiva incarico all’ACAM per la redazione di uno studio di fattibilità  secondo la volontà espressa dal Consiglio Regionale.
Successivamente, con la Legge Regionale n. 1/2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2009), l’amministrazione regionale istituiva la CoReMa deputata a svolgere il servizio di cabotaggio marittimo nel Golfo di Napoli in sostituzione della Caremar.
Sulla scorta di tali atti programmatici, invero, l’ACAM nell’ambito della IV Commissione Consiliare del 19.03.2009 nell’illustrare lo studio di fattibilità individuava quale modulo gestionale per l’erogazione del servizio di cabotaggio marittimo quello del partenariato pubblico/privato anche attraverso l’intervento degli Enti Locali interessati.
Successivamente, poi, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma del 03.11.2009 tra la Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Lazio e la Regione Campania attraverso cui, per quanto rileva in questa sede, l’amministrazione regionale si impegnava ad acquisire a titolo gratuito da Tirrenia S.p.A. la proprietà del 100% di Caremar S.p.A. e ad avviare, successivamente al trasferimento, una procedura di privatizzazione del trasporto di cabotaggio marittimo regionale “ mediante la costituzione di una società mista pubblico-privata con la scelta di un socio privato e contestuale affidamento del servizio da ricercare mediante gara unica ad evidenza pubblica europea”.
Ciò posto, ed al fine di apprezzare in tutta la sua evidenza la illegittimità degli atti gravati, va evidenziato che con la deliberazione n. 1815/2009, la Regione Campania nel recepire, attraverso un rinvio per relationem, il suddetto Accordo di Programma individuava quale modulo gestionale per soddisfare le esigenze di mobilità nel Golfo di Napoli proprio quello della società mista pubblico/privata attraverso cui soddisfare, tra l’altro, fini istituzionali demandati dalla normativa richiamata in rubrica alla Regione Campania.                                                                                                                                                                                                                        Tale esigenza, peraltro, risulta ribadita più volte in seno alla IV Commissione Consiliare dove, fin dalle prime ore, venne insediato il tavolo tecnico per la definizione delle problematiche connesse alla istituzione della Compagnia Regionale Marittima ( CoReMa ) e cristallizzata, poi, nello studio di fattibilità predisposto dall’ACAM.
Non da ultimo, peraltro, con la deliberazione di G. R. n. 435 del 2010 – revocata solo per un ipotetico difetto di attribuzione della Giunta Regionale – si stabiliva “l’apertura al privato del capitale sociale nella [sola] misura del 49%....”.
Per converso, con la delibera impugnata l’amministrazione regionale in contrasto con il complesso iter procedimentale, provvedimentale e legislativo avviato da cinque anni, e pur richiamando nelle premesse gli impegni assunti nell’accordo di programma, e poi ratificati in Giunta Regionale, ha operato scelta diametralmente opposta, ovvero quella di privatizzare totalmente Caremar.
Alla stregua di tanto è di meridiana evidenza l’illegittimità della diversa opzione programmatica effettuata non ancorata non solo a nessuna motivazione specifica ma, neppure, a nessun dato reale e concreto in termini di vantaggio per l’utenza e per l’amministrazione medesima; adottata in assoluta violazione di legge; formata in contrasto con provvedimenti amministrativi cui la stessa amministrazione si è autovincolata; viziata da un evidente deficit istruttorio.
B) Sotto altro profilo, non può non sottoporsi all’attenzione dell’Ecc.mo Giudicante il gravissimo difetto motivazionale in parte qua non sono date comprendere le motivazioni di tale “cambio di rotta” in contrasto con quanto stabilito dagli Organismi regionali. 
Tanto cristallizza non solo la violazione dell’art. 3 della Legge 241/90 ma, massimamente, un eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
La palmare illegittimità degli atti impugnati vota gli stessi a sicuro annullamento.
2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 166/09 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 163/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 03.11.2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. 1815/2009 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.C. N. 3/2002 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE
A) Il provvedimento gravato è, altresì, illegittimo per altro e concorrente profilo.
Ed invero, nello stabilire di privatizzare al 100% Caremar, l’amministrazione regionale non motiva in ordine alla specifica scelta programmatica né in ordine ai vantaggi conseguiti attraverso tale diverso modulo gestionale.
La scelta operata negli atti amministrativi e nei piani strategici sopra richiamati di privatizzare solo in parte Caremar era dettata dall’esigenza di far si che l’amministrazione mantenesse un ruolo di regia in così delicato settore in cui continuano, come noto, a sussistere situazioni di oligopolio.
Per converso, la scelta operata materializza la più drastica delle misure che evidentemente preclude all’amministrazione regionale di svolgere qualsiasi controllo funzionale ad assicurare le necessarie garanzie all’utenza.
Tale determinazione amministrativa risulta palesemente immotivata laddove si consideri che dalla stessa non emergono svantaggi/benefici discendenti da una scelta piuttosto che da un’altra né emergono le risultanze delle opzioni strategiche elaborate dall’Advisor (non allegate alla delibera e neppure pubblicate e/o richiamate per relationem nel provvedimento gravato) che inducono ad una privatizzazione totale di Caremar.
La scelta operata, dunque, materializza scelta arbitraria disancorata da qualsivoglia riferimento normativo (e sotto tale profilo si apprezza la violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi), abnorme e che non tiene conto delle dinamiche di mercato e concorrenziali soprattutto con riferimento ai servizi offerti all’utenza nel Golfo di Napoli.
B) L’evidentissimo difetto di motivazione si apprezza sotto altro e concorrente profilo.
Ed invero, nel provvedimento gravato non si comprendono le ragioni per cui tra le opzioni strategiche fornite dall’Advisor e quelle fornite dall’ACAM, l’amministrazione regionale – nell’ambito di una dovuta comparazione – si è orientata per le prime a scapito delle seconde.
Del resto, lo studio di fattibilità redatto dall’ACAM – differentemente da quello presentato dall’Advisor – materializza scelta strategia attuale rispetto alla quale non è intervenuto alcun mutamento né di fatto né, tampoco, normativo tale da giustificarne il definitivo abbandono.
Si insiste per l’accoglimento.
3.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 166/09 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 163/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 03.11.2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. 1815/2009 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.C. N. 3/2002 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE
La deliberazione impugnata è illegittima in quanto con la stessa l’amministrazione regionale ha a più riprese obliterato le richieste avanzate dalla ricorrente nonché a quanto concertato in sede di Commissione Consiliare con le parti sociali: tanto emerge, dall’allegato resoconto integrale n. 39 della seduta della IV Commissione Consiliare del 28 giugno 2011, laddove viene a più riprese richiesto che  “occorre accelerare il processo di definizione del 49% al privato … “(cfr. intervento della filt-cgil); peraltro,  il Presidente della Commissione De Siano nell’ambito del proprio intervento precisava che “  … il vecchio Consiglio Regionale ha prodotto un atto dove si deliberò  a maggioranza che la compagnia regionale di trasporti marittimi fosse a maggioranza pubblica …. Questo Consiglio regionale appena insediatosi ….. riaffermava la validità del deliberato del Governo regionale precedente ….”.
Alla stregua di tanto, è evidente che il repentino “cambio di rotta” stride non solo con quanto cristallizzato, recentemente, in sede consiliare ma, massimamente, con i principi partecipativi cristallizzati nella normativa di settore, puntualmente richiamata in rubrica, ma anche con quelli sanciti nella Legge 241/90 e nell’art. 97 della Costituzione che introducono il principio della concertazione con le categorie di consumatori e parti sociali,
Si insiste per l’accoglimento.
4.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 166/09 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 163/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 03.11.2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.R. 1815/2009 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.C. N. 3/2002 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE – ILLOGICITA’
La scelta operata con il provvedimento in questa sede impugnato materializza scelta e illogica e irrazionale, svincolata da seri e consistenti elementi di valutazione in termini di vantaggiosi dei servizi offerti all’utenza e costi/benefici gravanti sulle casse regionali.
Giova precisare, inoltre, che il mantenimento di un partenariato pubblico privato avrebbe di certo consentito il mantenimento di regole trasparenti nella dinamica concorrenziale esistenti nel golfo di Napoli con evidenti riflessi sulla vantaggiosità dei servizi offerti all’utenza, politica di prezzo e coperture delle tratte e delle corse offerte.
Peraltro, tale scelta avrebbe assicurato garanzie sulla sostenibilità di un servizio pubblico definito ex lege essenziale.
Non senza considerare che da un lato il mantenimento di una maggioranza pubblica della partecipazione avrebbe garantito adeguate forme di controllo e vigilanza e dall’altro la partecipazione al capitale sociale di un partner privato avrebbe assicurato il background esperienziale per realizzare, con efficacia ed efficienza, la gestione ottimale dei servizi
La forma di “collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori nella gestione di un pubblico servizio”, costituendo una modalità organizzativa ulteriore per la soddisfazione delle esigenze generali, così come cristallizzato nell’Accordo di Programma, darebbe garanzie gestionale sui servizi essenziali ed a forte valenza sociale,  avrebbe  reso più flessibile la risposta istituzionale a determinate esigenze e sarebbe risultata di particolare efficacia nei confronti delle politiche tariffarie assicurando, inoltre, un servizio di eccellenza anche dal punto di vista della sicurezza a vantaggio dell’utenza, proprio per il coinvolgimento di partner privati dotati di expertixe e know how in materia di collegamenti marittimi e servizi di cabotaggio.
Peraltro, la partnership pubblico/privata, nella specie, ha rappresentato, sin dai primi atti programmatici, la più valida soluzione tale da consentire di rispettare il bisogno dell’amministrazione regionale di mantenere il proprio ruolo di regia politico-economica. Di essa se ne parla anche nel recente comunicato stampa della fit-cisl relativamente allo sciopero dei lavoratori Caremar del 17 ottobre 2011 che testualmente recita “ la privatizzazione di caremar deve prevedere una consistente presenza pubblica a garanzia dei liveli occupazionali e retributivi dei lavoratori marittimi e amministrativi”.
Si insiste per l’accoglimento.
PQM
Accogliersi il ricorso con ogni statuizione anche in ordine al carico delle spese di giudizio.
Avv. Gianpaolo Buono
Avv. Alessandro Barbieri
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza come in atti si notifichi a:
1)REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. dom.to in Napoli alla via S. Lucia, 81 (80132 NA)
2)CAREMAR S.P.A in persona del legale rapp.te p.t. dom.to in Napoli alla via Conte Carlo di Castelmola, 14, 80133

Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Aprile 2013 10:04
 
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