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Newsflash Napoli

Napoli: Serie b2 maschile girone g

Esordio vincente per il Rione Terra Pozzuoli Volley che espugna il campo della Virtus Tricase Volley nella prima di campionato di serie B2. La squadra di coach Costantino Cirillo è stata fin dall'inizio attenta e non ha lasciato scampo agli avversari determinata di centrare il successo. L'1-3 come risultato finale lascia ben intendere cosa i gialloblù hanno speso sul parquet in terra pugliese. Il primo set è equilibrato con il Rione Terra che riesce a mettere a terra nel finale i punti decisivi vincendolo per 21-25.

Newsflash Ischia

Ischia: Per la prima volta all'isola d'ischia il servizio di Ischiawifi internet e telefonia Voip 24/24. Call Center 19301328

Ischia Wifi è un servizio di connettività Internet e telefonia VoIP, messo a disposizione dell’utenza tramite WADSL (Wireless ADSL). L'azienda nasce da un accurato studio ed esperienza del mercato wireless in tutti i suoi aspetti più ragionevolmente conosciuti come la diffusione di Internet ad alta velocità (banda larga) in ambienti circoscritti che siano aperti, come valli, comuni o intere città, oppure per ambiti più ristretti come piazze, locali, attività ricettive e commerciali fino ad arrivare a fornire un servizio di tipo residenziale con inclusa telefonia VoIP.

Newsflash Capri

Capri: Capri watch, domani a Napoli cocktail con Veronica Maya per Millefiori triplo brindisi per il brand che inaugura cosi' il primo flagship store partenopeo

Triplo brindisi per Capri Watch domani sera a Napoli con Veronica Maya, testimonial femminile del brand e madrina dell’evento con cui l’azienda di orologeria glamour in un colpo solo festeggerà con i suoi fedelissimi il Natale ormai alle porte, certo, ma anche due eventi molto attesi da tutti i suoi fan: l’inaugurazione del primo flagship store partenopeo, in piena via Filangieri, e la presentazione in anteprima della nuovissima collezione “Millefiori” con cui l’azienda intende accompagnare le ore dei trend addicted internazionali per tutto il 2015.

Newsflash Casamicciola

Casamicciola: Sabato 5 luglio 2014 alle ore 11 al Capricho de Calise in Piazza Marina di Casamicciola Terme, su invito del Sindaco Giovan Battista Castagna

si incontreranno i Sindaci dei Comuni delle isole Ischia,Procida e Capri
ed il Sindaco di Napoli, nella qualità di prossimo Sindaco dell’Area Metropolitana,
per confrontarsi sul da farsi per dare assetto e dignità al trasporto marittimo.

Newsflash Roma

Roma: Vasto Film Fest XX edizione

Mercoledì 5 agosto 2015 – ore 11
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale
Via Tuscolana 1524, 00173 Roma
Interverranno:
Luciano Lapenna – Sindaco Comune di Vasto
Vincenzo Sputore - Vice sindaco e Assessore con delega al turismo e cultura Comune di Vasto
Michele D’Annunzio – Dirigente settore turismo e cultura Comune di Vasto
Marcello Foti - Direttore Generale del Centro Sperimentale di Cinematografia
Gabriele Antinolfi - Direttore Cineteca Nazionale
Daniela Poggi – Conduttrice Vasto Film Fest
Stefano Sabelli – Direttore artistico Vasto Film Fest

Isola News

Siamo nel bel mezzo di una guerra Atomica ??? No Pandemica ... Covid19

Siamo nel bel mezzo di una guerra Atomica ??? No Pandemica ... Covid19

Piu' passa il tempo piu' ci si rende conto della situazione tragica, un'altra tipo di guerra e' scoppiata possiamo definirla "quella batteriologica denominata Covid19", c'era da aspettarselo. Dopo le prime due guerre mondiali che ci hanno colpito e' arrivata una pandemia mai immaginabile con copertura totale del mondo. Mi domando e dico dove andremo a finire. Partito dalla lontana Cina si e' sparsa in un batter d'occhio ovunque nel mondo.

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ForioNews - Cronaca
Scritto da Carmine Castaldi   
Lunedì 31 Agosto 2009 21:44

Lettera aperta di Carmine Castaldi, tassa rifiuti 2

Coordinatore Territoriale, Confederazione Cobas Isola di Ischia
Lettera Aperta
Forio, 30 agosto 2009 Prot. 242
Al Sig. Sindaco del Comune di Forio (NA
AI Sig. Segretario Generale del Comune di Forio (NA)
Ai Sigg. Componenti del Consiglio  Comune di Forio (Na)
Oggetto:  TIA, TARSU, Ecc, sono debenze (prelievi) estranei all’ambito di applicazione IVA ( Vedi Punto - 7.2.3.6 e seguito).

Ill’tre Sindaco,
la scrivente Confederazione Sindacale facendo seguito a quanto già comunicato ai contribuenti con lettere riportata da: “ Ischiablog.it” data 25  e 26  agosto dal quotidiano “Il Golfo” pag. 14 (Cfr. allegato 2) – richiama integralmente la  Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 /2009, la quale sancisce che TIA, TARSU, ecc. sono aderenze , ovvero prelievi estranei all’ambito di applicazione IVA, come acclarato dai punti salienti della stessa,che in ordine statuiscono e fedelmente si riportano in calce (Cfr: Allegato 1).
Per quanto sopra invita la S.V. e con essa il Consiglio Comunale a voler predisporre gli atti necessari all’aggiornamento dovuto e conseguente restituzione dell’Iva  illegittimamente incassata negli anni precedenti, come recepito e predisposto  dal viciniore democratico Sindaco del comune di Procida.
 
Allegato 1)
PUNTI SALIENTI DELLA
SENTENA  CORTE COSTITUZIONALE
N. 238 / 2009
TIA, TARSU, Ecc, SONO DEBENZE
(PRELIEVI)
ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE IVA

7.2.3.6. – In sesto luogo, infine, un altro significativo elemento di analogia trala TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che «Non costituiscono, altresí, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro» la data del 31 dicembre 1998 «e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448». Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell'àmbito di applicazione dell'IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.
7.2.4. – È appena il caso di rilevare che la riscontrata omogeneità tra i due prelievi in esame è compatibile sia con le direttive comunitarie di cui il d.lgs. n. 22 del 1997 istitutivo della TIA costituisce attuazione (91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), sia con il principio comunitario “chi inquina paga” (ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE), sia con le leggi di delegazione in forza delle quali il suddetto decreto legislativo è stato emanato (artt. 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; artt. 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Nessuna di tali disposizioni, infatti, impone al legislatore di configurare in termini privatistici il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quanto al diritto comunitario, esso, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante l'istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatistico. Quanto alle leggi di delegazione, esse si limitano ad autorizzare il legislatore delegato ad apportare «modifiche» al d.lgs. n. 507 del 1993, al fine di attuare le direttive comunitarie, e non impongono affatto di trasformare la natura del prelievo da tributaria ad extratributaria.
8. – Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che,pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. A tale conclusione, del resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., appare conforme a Costituzione (sulla necessità, in generale, di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata, ex plurimis: sentenza n. 308 del 2008, ordinanze n. 146 e n. 117 del 2009).
Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma,della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal Giudice di pace di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 16 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.
Il Cancelliere F.to: MILANA
(*)  Carmine Castaldi

Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto 2009 21:52
 
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