La Civiltà del Sole, di Nicola Lamonica
Proposta di Legge regionale di iniziativa popolare sulla cultura e la diffusione dell’Energia Solare in Campania Primo testo per la presentazione alla Regione di una legge creata dal sapere e dalla partecipazione dei cittadini.
Relazione. Sito Web : www.laciviltadelsole.org E-mail:
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Con la presente legge, la Regione Campania sceglie il suo territorio come fonte fondamentale per soddisfare le sue necessità energetiche, così come fa per ogni altra sua necessità ed attività, dalla casa alla scuola, dalla mobilità al lavoro, dalla cultura alla sanità: Napoli e la Campania, particolarmente favorite dalla Natura per la sua collocazione nel Pianeta, intendono così raccogliere il prezioso frutto dato in dono a tutta l’Umanità e ad ogni altra Forma e Specie vivente, l’energia vitale del Sole. L’energia del Sole non produce emissioni inquinanti o di gas serra; è una energia libera, non intermediata, vincolata e condizionata dall'instaurazione e dal mantenimento di rapporti commerciali o dalla stabilità delle relazioni internazionali; assicura la sua disponibilità per miliardi di anni e gratuitamente, mentre i prezzi di combustibili fossili e uranio sono variabili e presumibilmente destinati ad un andamento crescente col ridursi delle riserve totali e il progressivo esaurimento di quelle economicamente e tecnicamente più convenienti da sfruttare. L’energia solare non richiede trasporto né preprocessamento; non produce come, nel caso del nucleare, scorie per il cui smaltimento occorre la disponibilità di altri siti; la sua utilizzazione si fonda su un processo produttivo semplice e scevro da rischi legati a errori umani o malfunzionamenti. L’energia solare è intrinsecamente innocua per gli abitanti nei dintorni, e non si presta ad attentati terroristici per la natura "diffusa" e "scalabile" della modalità di produzione. L’energia solare porta ad un costo finale del chilowattora e di ogni altra energia da essa derivata molto più economico rispetto a tutte le altre fonti. L’energia solare attiverà il più grande processo occupazionale della storia per la riconversione della identità e della qualità della produzione e del modello di vita. La grandissima disponibilità, superiore a qualsiasi immaginabile ipotesi o scenario di folle sviluppo - se ne fanno tanti per giustificare nuovi megaimpianti - non significa affatto non porre come questione centrale la produzione e l’uso necessari e corretti della energia: la consapevolezza della preziosità della energia sta proprio nella consapevolezza della preziosità del territorio, della sua limitatezza e del bisogno di esso da parte non solo dell’Uomo ma della “Biodiversità”, nelle sue molteplici espressioni ed esigenze. Tutta la legge è perciò imperniata su questa filosofia dell’energia dal sole che per qualità e quantità armonizza in maniera nuova “Il Piano Regolatore” e gli altri strumenti urbanistici che regolano il territorio. Poiché la produzione energetica non nasce più da pozzi o da gasdotti o da miniere di uranio lontane anche decine di migliaia di kilometri o posti nel fondo degli oceani, ma dal proprio territorio, è evidente che il centro del “potere” (piccolo) delle decisioni e della gestione della energia torna alle Comunità Locali, ai Comuni che definiscono i loro piani PESC (Piani Energetici Solari Comunali) e le loro reti RES (Rete Elettrica Solare). La rete solare di un Comune per la caratteristica di essere “ a bassa tensione e a bassa potenza” e di collegarsi a stella con le reti dei comuni vicini, che vengono tutte insieme in suo soccorso in caso di difficoltà, è chiaramente molto più sicura rispetto al sistema elettrico attuale per fuori servizi e “blackout”. La riconversione al solare dell’intero sistema energetico richiama l’attivazione di mutamenti nel sistema distributivo della energia per tutti i servizi , compreso la mobilità; in tal senso la legge introduce le “stazioni elettriche di servizio” sia nelle aree urbane che extraurbane. La legge non si astrae dalla realtà di oggi e conseguentemente in essa è tutta presente la necessità di un percorso di transizione, nella consapevolezza dell’enormità dell’inerzia dell’attuale modello energetico e di sviluppo: ma allo steso tempo indica obbiettivi e scadenze precise per il cambiamento. La disponibilità illimitata ed a costo zero del combustibile consente l’attivazione di un percorso nuovo di recupero in rapporto al ciclo della “materia”, di fondamentale importanza per tutelare le risorse naturali ed il volto stesso del Pianeta, e di intervenire sul ciclo dell’acqua nella importante fase della depurazione anche al fine di renderla disponibile per il trasporto di energia sottoforma di calore e per usi importanti quali quelli igienico sanitari che, altrimenti, richiederebbero altra preziosa acqua ed altra energia. Se realizzati in proprio naturalmente gli unici costi sul kwh sono quelli dell’investimento iniziale che deve avere forti agevolazioni e delle eventuali spese per piccoli interventi; per la restante produzione, la presente legge chiarisce il percorso del costo del kWh e … dell’acqua calda, che se nella fase iniziale potrà, non necessariamente dovrà, tenere conto anche dei costi di investimenti dilazionabili in moltissimi anni, a regime è dato unicamente dai costi di esercizio e manutenzione che per la caratteristica di impianto non possono essere che estremamente bassi. Napoli e la Campania hanno tutte le potenzialità scientifiche, culturali, produttive, ambientali per divenire il cuore pulsante dello sviluppo tecnologico e della diffusione dell’energia solare e di un nuovo modello energetico ed un fondamentale riferimento per un nuovo Lavoro: la legge assume perciò l’Università, i Centri di Ricerca, la riconversione di industrie e la formazione professionale come punti centrali dell’impegno della Regione per il Solare e attiva una funzione centrale della Campania nel rapporto con altre Regioni e Paesi ed in particolare con quelli del Mediterraneo, con la istituzione della Conferenza permanente della Biennale del Sole del Mediterraneo. Naturalmente la Cultura del Solare richiama anche un nuovo modo di pensare e di rapportarsi al modello energetico e molto più complessivamente allo “stile di vita” di ogni Persona: un cambiamento profondo, necessario ed urgente, che però non può essere imposto, ma deve essere sempre più vissuto e partecipato in una crescente consapevolezza della immensità positiva del suo Valore. La iniziativa popolare, anche nella formulazione stessa della legge, nella relazione come negli articoli, ha questo significato. Testo legge Articolo 1- Principi generali La Regione Campania: -sceglie il Sole come sua primaria fonte di energia per ogni sua attività, civile e produttiva; -promuove la diffusione delle energia solare nelle sue diverse forme e tecnologie su tutto il suo territorio in armonia con la migliore fruizione e conservazione di esso in rapporto ai bisogni complessivi della sua Popolazione e della piena tutela della Biodiversità Naturalistica, Storica e Culturale; -attua piani ed iniziative per la progressiva sostituzione degli impieghi di energia fossile con l’energia solare anche al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e delle conseguenze sull’effetto serra e i cambiamenti climatici. -attua piani ed iniziative per l’uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico, considerati utilizzazione passiva dell’energia solare; -individua nella diffusione, nella ricerca e nella produzione tecnologica della energia solare uno dei campi centrali per il suo sviluppo e per il lavoro; -attiva iniziative politiche ed istituzionali con le altre regioni italiane, con altri Paesi Europei e del Mediterraneo per la cooperazione nelle ricerca e nello scambio di tecnologie e produzioni solari; -promuove lo sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni vincolo ambientale e storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità locali e la partecipazione popolare; -promuove una nuova cultura sulla preziosità della risorse naturali e della tutela della Biodiversità.
Articolo 2- Definizione Per Energia Solare si intende sia l’energia direttamente derivata dalle radiazioni Solari in ogni sua forma, fotovoltaica, termica, termodinamica, a concentrazione, ed altre che la Scienza svilupperà, sia le fonti rinnovabili collegabili all’energia del Sole, quali l’eolico, l’idroelettrico, le biomasse ed i biocombustibili. Per ciascun tipo di energia solare vanno definiti l’impatto ambientale e le procedure per la realizzazione.
Articolo 3- Obbiettivi: La Regione Campania si propone i seguenti obbiettivi biennali, quinquennale e decennale: -per il 2012, il 10%dell’attuale consumo energetico da fonte solare; -per il 2014, il 20% dell’attuale consumo energetico, da fonte solare; -per il 2015, il 30% dell’attuale consumo energetico, da fonte solare; -per il 2020, il 60% dell’attuale consumo energetico, da fonte solare. Per consumo energetico si intende l’energia consumata in Campania da qualsiasi fonte.
Articolo 4- Divieto realizzazione nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari Nessun impianto di produzione di energia elettrica, utilizzante fonte diversa da quella solare, può essere autorizzata o realizzata in Campania a partire dal 2011; fanno eccezione gli impianti di origine geotermolettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale.
Articolo 5 -Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione In coerenza con gli obbiettivi del precedente articolo 4 vengono realizzati un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della importazione regionale di energia con un piano di dismissioni delle reti elettriche a 380 kV e a 220 kV con recupero del territorio da esse elettromagneticamente inquinate.
Articolo 6- Nuovi insediamenti e nuove costruzioni Tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni, civili e produttive per uso pubblico o privato, devono essere realizzati con autosufficienza energetica da fonte solare a partire dal gennaio 2012, pena la non concessione della loro agibilità.
Articolo 7- Edifici di pubblico servizio Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte solare entro il 2014; deroghe particolari vanno date esclusivamente ad edifici impossibilitati a realizzarla tecnicamente o per vincoli ambientali, storico, culturali.
Articolo 8 -Incentivazioni 1-La regione Campania entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza idonee sia per la realizzazione di impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno, di piccola, media e grande potenza (fino a 50MW) sia per impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici, solari: la Regione dà, in concessione gratuita, tali aree a Comuni o ad Operatori pubblici o privati che utilizzano tali aree per gli usi di cui al precedente comma; 2-La regione Campania entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge definisce piani integrati impianti di depurazione- impianti solari di produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche , anche con il riuso dell’acqua depurata per il teleriscaldamento e per servizi igienico-sanitari. Per l’attuazione di tali piani la regione Campania dà in concessione gratuita a enti pubblici e a privati l’intera area disponibile dei depuratori e l’acqua depurata; 3-La regione Campania entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge definisce piani integrati impianti solari di produzione di energia elettrice e filiera riciclo rifiuti solidi urbani al fine del recupero integrale della “materia” dei rifiuti a mezzo energia solare; Per l’attuazione di tali piani la regione dà in concessione gratuita le aree necessarie ed incentivi per la realizzazione degli impianti: la regione attiva anche piani per il riuso dei prodotti ottenuti; 4-La regione Campania entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge elabora un piano complessivo delle attività produttive e della occupazione legato alla produzione della tecnologia ed alla diffusione della energia solare, definendo le agevolazioni di ogni natura, ivi compresi gli incentivi fiscali ed economici legati alla realizzazione di piccole , medie e grandi industrie, attività commerciali, studi professionali e quanto altro legato alla creazione del lavoro collegato all’energia solare; 5-La regione Campania, con riferimento al comma precedente, orienta corsi professionali all’energia solare per i diversi livelli di competenza, sia per l’attività produttiva che di installazione, esercizio e gestione degli impianti.
Articolo 9 -Mobilità ad energia solare La regione Campania promuove intese con le industrie automobilistiche e di trasporto per la riconversione ad elettrico della loro produzione con un corrispondente piano di produzione di energia elettrica o idrogeno da energia solare. La regione Campania, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di realizzazione di “stazioni elettriche di servizio” per auto elettriche sia per le Città che per le autostrade e le stradi di grande percorrenza con apposite convenzioni con ANAS e Società Autostradali, con la definizione delle caratteristiche tecniche delle stazioni.
Articolo 10 -Ricerca La regione Campania stipula convenzioni con tutte le Università ed i Centri di Ricerca della Campania disponibili per progetti di ricerca sull’Energia Solare, per ogni suo aspetto e realizzazione, per le tecnologie di nuovi materiali e prodotti e per i contenuti di cui ai precedenti articoli 8 e 9
Articolo 11 -Piani Energetici Solari Comunali Tutti i Comuni della Campania si dotano entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge dei “Piani Energetici Solari”, di seguito denominati, PESC. I PESC definiscono gli obbiettivi di copertura di fabbisogno energetico da fonte solare che vengono fissati dai singoli Comuni e che non devono essere inferiori agli obbiettivi di cui al precedente articolo 2. Nei PESC vengono definiti i possibili diversi tipi di solarizzazione delle singole aree del proprio territorio in armonia con la piena tutela dei valori architettonici, archeologici, storico e culturali a mezzo del parere vincolante delle Soprintendenze. Nei PESC, anche con variante ai vigenti piani regolatori, vengono individuate le aree necessarie per gli impianti solari di potenza necessari e sufficienti per la intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune. I Comuni in forma singola o associati curano direttamente con proprio servizio o con aziende pubbliche la distribuzione dell’energia elettrica prodotta e dell’eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei sevizi igienico sanitari. Il costo all’utente del kWh e dell’acqua calda è fatto esclusivamente sulla base delle voci: costo ammortamento impianti (per anni non inferiori a 25); costo gestione, costo manutenzione, E’ fatto divieto ai Comuni di correlare tale costo ad altre fonti dove è presente il costo combustibile, che è nullo per gli impianti ad energia solare.
Articolo 12 -Rete elettrica solare Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Campania detta le norme tecniche e gestionali della Rete Elettrica Solare (RES) a media e bassa tensione (non superiore a 60kV) di collegamento e scambio tra i diversi comuni adiacenti, necessaria per garantire la perfetta continuità della disponibilità dell’energia servizio di distribuzione della energia.
Articolo 13 - La biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Campania approva un piano organico di relazioni e scambi scientifici, tecnici, culturali, commerciali, di investimento, con le altre regioni italiane e con altri Paesi, sulla Cultura e la Diffusione della Energia Solare. La regione Campania istituisce la “Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo”, conferenza permanente sullo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della diffusione dell’energia solare e della tutela del territorio in uno alla Biodiversità naturale, storico, culturale nei Paesi del Mediterraneo.
Articolo 14 -Cultura del Solare e della Biodiversità La regione Campania di concerto con tutti gli Enti locali disponibili stabilisce protocollo d’intesa con il Soprintendente scolastico e con le Associazioni Ambientaliste per la promozione della Cultura del Solare e della tutela della Biodiversità nelle scuole di ogni livello e grado della Campania. Articolo 15-Verifica Annuale Ogni anno viene convocato apposito Consiglio regionale sullo stato dell’Energia Solare in Campania con approvazione di documento finale da allegare al bilancio regionale sullo stato dell’Energia Solare nella regione. Articolo 16 -Norme finanziarie
Art 17 -Norme transitorie Tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di energia vengono adeguate alla presente legge. Articolo 18 -Dichiarazione d’urgenza NAPOLI 3 luglio 2010
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